Art. 1
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 686/2004 è modificato come segue:
In vigore dal 27 dic 2004
1)
al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1433/2003, nel 2004 l'esecuzione dei programmi operativi decorre dalla data di approvazione da parte delle autorità nazionali competenti e termina il 31 dicembre.»;
2)
è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1433/2003, ai fini dell'applicazione dell'aiuto per il 2004, il valore della produzione immessa in commercio nel periodo di riferimento è moltiplicato per il numero di giorni compresi tra la data di approvazione del programma operativo e il 31 dicembre 2004 (entrambi i giorni sono inclusi nel calcolo) ed è quindi suddiviso per 366.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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