Art. 7

Art. 7

In vigore dal 27 dic 2004
Le domande di titoli d'importazione a norma del presente regolamento possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. Il disposto dell', paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.
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