Art. 5
In vigore dal 27 dic 2004
Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione mediante telescritto o fax, caso per caso e nel più breve tempo possibile, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione tailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.
La Commissione chiede alle autorità tailandesi che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione.
In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento finché non siano presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi.
I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite all'.
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