Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 dic 2004
La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Tailandia, redatta conformemente al regolamento (CE) n. 1291/2000 e al regolamento (CE) n. 1342/2003, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri unitamente all'originale del titolo di esportazione. L'originale del titolo d'esportazione viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato. Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come «shipped weight».
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