Art. 3
In vigore dal 27 dic 2004
1. I titoli d'esportazione emessi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è inclusa nel periodo di validità del titolo.
Il titolo è valido soltanto se debitamente compilato e vistato, in conformità del paragrafo 2. Nella casella relativa allo «shipped weight», il quantitativo deve essere indicato in cifre e in lettere.
2. Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.
CAPITOLO III
TITOLI D'IMPORTAZIONE
Storico versioni
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