Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 22 febbraio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vice presidente (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 19). (2)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17). (3)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58). ALLEGATO A.   La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90: 6.   Agenti attivi sull’apparato riproduttivo 6.1.   Progestativi Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione «Altrenogest  (1) Altrenogest Suini 1 μg/kg Pelle + grasso 0,4 μg/kg Fegato Equidi 1 μg/kg Grasso 0,9 μg/kg Fegato» B.   Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90: 2.   Composti organici Sostanze farmacologicamente attive Specie animale «Beclometasone dipropionato Equidi (2) Cloprostenolo Caprini R-cloprostenolo Caprini Sorbitan sesquioleato Tutte le specie da produzione alimentare» C.   La seguente sostanza è inserita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90: 2.   Agenti antiparassitari 2.4.   Agenti attivi contro i protozoi 2.4.3.   Derivati triazinici Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione «Toltrazuril  (3) Toltrazuril sulfone Bovini 100 μg/kg Muscolo 150 μg/kg Grasso 500 μg/kg Fegato 250 μg/kg Rene» (1)  Esclusivamente ad uso zootecnico e in conformità delle disposizioni della direttiva 96/22/CE. (2)  Da utilizzarsi esclusivamente per inalazione. (3)  I limiti massimi di residui provvisori scadono il 1o luglio 2006. Da non utilizzarsi in animali che producono latte destinato al consumo umano.
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