Art. 2
In vigore dal 23 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 22 febbraio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 19).
(2) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17).
(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
A. La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:
6. Agenti attivi sull’apparato riproduttivo
6.1. Progestativi
Sostanze farmacologicamente attive
Residuo marcatore
Specie animale
LMR
Tessuti campione
«Altrenogest
(1)
Altrenogest
Suini
1 μg/kg
Pelle + grasso
0,4 μg/kg
Fegato
Equidi
1 μg/kg
Grasso
0,9 μg/kg
Fegato»
B. Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:
2. Composti organici
Sostanze farmacologicamente attive
Specie animale
«Beclometasone dipropionato
Equidi (2)
Cloprostenolo
Caprini
R-cloprostenolo
Caprini
Sorbitan sesquioleato
Tutte le specie da produzione alimentare»
C. La seguente sostanza è inserita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90:
2. Agenti antiparassitari
2.4. Agenti attivi contro i protozoi
2.4.3. Derivati triazinici
Sostanze farmacologicamente attive
Residuo marcatore
Specie animale
LMR
Tessuti campione
«Toltrazuril
(3)
Toltrazuril sulfone
Bovini
100 μg/kg
Muscolo
150 μg/kg
Grasso
500 μg/kg
Fegato
250 μg/kg
Rene»
(1) Esclusivamente ad uso zootecnico e in conformità delle disposizioni della direttiva 96/22/CE.
(2) Da utilizzarsi esclusivamente per inalazione.
(3) I limiti massimi di residui provvisori scadono il 1o luglio 2006. Da non utilizzarsi in animali che producono latte destinato al consumo umano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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