Art. 4
In vigore dal 23 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 (GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1).
(3) GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.
(4) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 67.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2231:oj#art-4