Art. 4
Compiti suscettibili di essere affidati agli organismi iscritti sull'elenco
In vigore dal 23 dic 2004
1. Fatta salva la realizzazione della missione e dei compiti che le incombono in virtù del regolamento (CE) n. 178/2002, l’Autorità può affidare, con il loro accordo, a uno o più organismi iscritti sull'elenco, dei compiti finalizzati a recarle un contributo scientifico e tecnico.
2. Il foro consultivo vigila per assicurare l’adeguatezza d’insieme tra le domande di contributo dell’autorità agli organismi che figurano sull’elenco e le possibilità che hanno gli organismi che figurano sull’elenco di rispondervi favorevolmente. A tal fine, il direttore esecutivo mette a disposizione del foro consultivo tutte le informazioni necessarie.
3. I compiti che possono essere affidati agli organismi iscritti sull'elenco, sia che si tratti di un unico organismo o di diversi che lavorano insieme, sono quelli che:
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consentono di diffondere buone pratiche e di migliorare le metodologie in materia di raccolta e di analisi di dati scientifici e tecnici, in particolare per agevolarne la comparabilità e consentirne la sintesi a livello comunitario,
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mirano a raccogliere e analizzare dati scientifici rispondenti a una priorità comune, in particolare le priorità comunitarie iscritte nei programmi di lavoro dell'Autorità e i casi in cui l'assistenza scientifica dell'Autorità è richiesta dalla Commissione con urgenza, in particolare nel quadro del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55 del summenzionato regolamento 178/2002,
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mirano a raccogliere e analizzare dati che consentono di agevolare la valutazione dei rischi ad opera dell'Autorità, compresi i compiti di valutazione in materia di alimentazione umana in relazione alla legislazione comunitaria, in particolare la compilazione e/o il trattamento dei dati scientifici disponibili su qualsiasi sostanza, trattamento, alimento o mangime, preparazione, organismo o contaminante cui sia riconducibile un rischio per la salute, nonché la raccolta e/o l'analisi di dati sull'esposizione delle popolazioni degli Stati membri a un rischio per la salute legato agli alimenti o ai mangimi,
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servono a produrre dati o lavori scientifici che contribuiscono ai compiti di valutazione dei rischi, compresi i compiti di valutazione in materia di alimentazione umana in relazione alla legislazione comunitaria, di cui l'Autorità è responsabile; tale tipo di compiti deve corrispondere a problemi precisi identificati nel corso dei lavori dell'Autorità, in particolare quelli dei suoi comitati e gruppi scientifici permanenti, e non deve costituire un doppione rispetto ai progetti di ricerca comunitari o rispetto ai dati o lavori che tocca all'industria fornire, in particolare nel quadro delle procedure di autorizzazione,
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sono volte a effettuare lavori preparatori per i pareri scientifici dell’Autorità, compresi i lavori preparatori relativi alla valutazione dei dossier di autorizzazione,
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sono volte a effettuare lavori preparatori per armonizzare le metodologie in materia di valutazione dei rischi,
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sono volte a mettere in comune dati di interesse comune, come ad esempio la costituzione di banche di dati,
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sono previste dall' e dall'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del summenzionato regolamento n. 1829/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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