Art. 3
Funzionamento in rete tra l'Autorità e gli organismi iscritti nell'elenco
In vigore dal 23 dic 2004
1. L’Autorità favorisce il funzionamento in rete con gli organismi iscritti nell'elenco, in modo da promuovere una cooperazione scientifica attiva negli ambiti di competenza dell'Autorità, in particolare quelli aventi un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza degli alimenti o dei mangimi.
A tal fine, l’Autorità, sulla base di lavori condotti nel quadro del suo foro consultivo, identifica azioni a carattere scientifico d’interesse comune che potrebbero essere realizzate nel quadro della rete. I lavori condotti nel quadro del foro consultivo tengono conto delle proposte degli organismi che figurano sull’elenco.
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, punto c), del regolamento (CE) n. 178/2002, il foro consultivo contribuisce al funzionamento in rete.
2. La Commissione e l’Autorità cooperano per evitare doppioni dei lavori scientifici e tecnici esistenti a livello comunitario.
Storico versioni
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