Art. 2
Stesura dell'elenco degli organismi competenti
In vigore dal 23 dic 2004
1. L'Autorità si assicura che gli organismi designati dagli Stati membri rispondano ai criteri di cui all', paragrafo 1. Se del caso, gli Stati membri sono invitati, con richiesta motivata, ad addurre gli elementi a riprova di cui all', paragrafo 2.
2. Il consiglio di amministrazione dell'Autorità, su proposta del direttore esecutivo, stila l'elenco degli organismi competenti con indicazione dei loro ambiti specifici di competenza, in particolare in materia di valutazione dell'innocuità degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in base all'esame di cui al paragrafo 1.
3. L'elenco di cui al paragrafo 2 (nel prosieguo «l'elenco») è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
4. L'elenco è aggiornato regolarmente su proposta del direttore esecutivo dell'Autorità, tenendo conto delle revisioni o delle nuove proposte di designazione formulate dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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