Art. 1 · Organismi competenti designati dagli Stati membri

Art. 1

Organismi competenti designati dagli Stati membri

In vigore dal 23 dic 2004
1.   Gli organismi competenti designati dagli Stati membri in virtù dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 rispondono ai seguenti criteri: a) eseguono, negli ambiti di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità»), in particolare quelli aventi un impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, mansioni di sostegno scientifico e tecnico, in particolare la raccolta e l'analisi di dati legati all'identificazione dei rischi e all'esposizione ai rischi, la valutazione dei rischi, la valutazione dell'innocuità degli alimenti o dei mangimi, studi scientifici o tecnici, assistenza scientifica o tecnica ai responsabili della gestione del rischio; b) sono persone giuridiche che perseguono obiettivi d'interesse generale; dispongono, nel quadro della loro organizzazione, di procedure e regole specifiche tali da assicurare che i compiti che possono essere loro affidati dall'Autorità siano espletati nel rispetto del principio di indipendenza e di integrità; c) hanno un livello elevato e riconosciuto di esperienza scientifica o tecnica in uno o diversi ambiti di competenza dell'Autorità, in particolare quelli aventi un impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi; d) hanno la capacità di operare in rete su azioni a carattere scientifico come quelle previste all’ del presente regolamento e/o la capacità di eseguire efficacemente i tipi di compiti menzionati all’ del presente regolamento che possono essere loro conferiti dall'Autorità. 2.   Gli Stati membri trasmettono all'Autorità, con copia alla Commissione, i nomi e i riferimenti degli organismi designati, gli elementi a riprova della conformità di tali organismi ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché l'indicazione dei loro ambiti di competenza specifici. In particolare, ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, gli Stati membri trasmettono i nomi e i riferimenti degli organismi competenti in materia di valutazione dell'innocuità degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. Allorché l'organismo designato agisce nel quadro di una rete, di ciò va fatta menzione e vanno specificate le condizioni del funzionamento in rete. Nel caso in cui sia una sezione specifica dell’organismo designato ad avere la qualità e la capacità di lavorare in rete su azioni scientifiche e/o effettuare i compiti che possono esserle conferiti dall’Autorità, ciò viene indicato specificatamente dagli Stati membri. 3.   Qualora organismi designati non soddisfino più ai criteri enunciati al paragrafo 1, gli Stati membri procedono al ritiro della loro designazione e ne informano immediatamente l'Autorità, con copia alla Commissione, adducendo gli elementi a riprova. Gli Stati membri rivedono regolarmente e almeno ogni (3) anni l'elenco degli organismi da essi designati.
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