Art. 6
Disposizioni speciali e attribuzione
In vigore dal 22 dic 2004
Disposizioni speciali e attribuzione
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato I non pregiudica:
a)
gli scambi a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le riassegnazioni effettuate a norma dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 1 e dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
c)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
e)
le detrazioni effettuate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:27:oj#art-6