Art. 54 · Sorveglianza scientifica

Art. 54

Sorveglianza scientifica

In vigore dal 22 dic 2004
Sorveglianza scientifica 1.   Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati. 2.   gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che: a) rispondano ai requisiti di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 e ai requisiti di commercializzazione adottati in forza dell’ del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (30), oppure b) siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.
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