Art. 49 · Definizione di cala

Art. 49

Definizione di cala

In vigore dal 22 dic 2004
Definizione di cala 1.   Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati. 2.   Per essere designate come cale di ricerca: a) ciascuna cala deve essere separata di almeno 5 miglia nautiche da un’altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca; b) ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto; c) per ciascuna cala di palangaro, il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all’inizio del recupero dei medesimi.
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