Art. 49
Definizione di cala
In vigore dal 22 dic 2004
Definizione di cala
1. Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.
2. Per essere designate come cale di ricerca:
a)
ciascuna cala deve essere separata di almeno 5 miglia nautiche da un’altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;
b)
ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;
c)
per ciascuna cala di palangaro, il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all’inizio del recupero dei medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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