Art. 39 · Porti designati

Art. 39

Porti designati

In vigore dal 22 dic 2004
Porti designati 1.   È vietato sbarcare qualsiasi quantitativo di ippoglosso nero in un luogo che non sia uno dei porti a tal fine designati dalle parti contraenti della NAFO. È proibito altresì lo sbarco di ippoglosso nero in porti di paesi che non sono parti contraenti. 2.   Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e stabiliscono le relative procedure d’ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco. 3.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’elenco dei porti designati e, entro i 15 giorni successivi, le relative procedure d’ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. 4.   La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri un elenco dei porti designati, di cui al paragrafo 2, come pure dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO.
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