Art. 37 · Elenco delle navi

Art. 37

Elenco delle navi

In vigore dal 22 dic 2004
Elenco delle navi 1.   Gli Stati membri garantiscono che le navi alle quali deve essere rilasciato il permesso di pesca speciale di cui all’ siano inserite in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione internazionale, quali definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. Gli Stati membri rilasciano il permesso di pesca speciale soltanto se la nave figura nello schedario NAFO della flotta. 2.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le successive modifiche. 3.   Le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell’ingresso nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO delle navi recentemente inserite nell’elenco. La Commissione trasmette sollecitamente le modifiche al segretariato della NAFO. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assegnare il rispettivo contingente di ippoglosso nero alle proprie navi comprese nell’elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alla ripartizione delle quote alla Commissione entro 15 giorni dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.
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