Art. 32
Reti
In vigore dal 22 dic 2004
Reti
Durante la pesca selettiva di una o più delle speci elencate nell’allegato IX, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all’. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, ovvero:
a)
le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico;
b)
le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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