Art. 31
Registro di produzione e piano di stivaggio
In vigore dal 22 dic 2004
Registro di produzione e piano di stivaggio
1. I comandanti delle navi si conformano agli del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell’allegato XII del presente regolamento.
2. Entro il giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri notificano alla Commissione su supporto informatico i quantitativi di stock di cui all’allegato XIII sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli del regolamento (CEE) n. 2847/93.
3. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell’allegato ID:
a)
un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per speci;
b)
un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse speci nella stiva e i quantitativi di tali speci presenti a bordo espressi in peso per prodotto (in chilogrammi).
4. Il registro di produzione e piano di stivaggio di cui al paragrafo 3 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.
5. I comandanti devono prestare l’assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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