Art. 23 · Obblighi del detentore della licenza

Art. 23

Obblighi del detentore della licenza

In vigore dal 22 dic 2004
Obblighi del detentore della licenza 1.   Le navi dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo, nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e (CEE) n. 1381/87. 2.   Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all’allegato VII, parte I. 3.   Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato VIII, secondo le disposizioni previste in detto allegato.
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