Art. 21 · Annullamento e ritiro

Art. 21

Annullamento e ritiro

In vigore dal 22 dic 2004
Annullamento e ritiro 1.   Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali. L’annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati. 2.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all’allegato I per lo stock in questione. 3.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.
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