Art. 18
Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca
In vigore dal 22 dic 2004
Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca
1. In deroga all’articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall’obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.
2. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Tuttavia, le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.
3. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2004 possono continuare le loro operazioni dal 1° gennaio 2005, fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l’elenco delle navi autorizzate a pescare.
Storico versioni
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