Art. 16
Licenze e condizioni associate
In vigore dal 22 dic 2004
Licenze e condizioni associate
1. Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.
Tuttavia, il primo comma non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord:
a)
navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,
b)
navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro,
c)
navi battenti bandiera svedese secondo la prassi abituale.
2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati con le modalità di cui alla parte I dell’allegato VI. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.
Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell’allegato VI, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell’allegato VI.
3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.
Storico versioni
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