Art. 14 · Restrizioni geografiche

Art. 14

Restrizioni geografiche

In vigore dal 22 dic 2004
Restrizioni geografiche Le attività di pesca delle navi battenti bandiera: a) della Norvegia, o registrate nelle Isole Faerøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat e nell’oceano Atlantico a nord di 43°00’ di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia; b) di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:27:oj#art-14