Art. 1 · Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è modificato come segue:

In vigore dal 22 dic 2004
1) all' è aggiunto il comma seguente: «Tutte le operazioni realizzate a beneficio di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in un paese terzo esulano dal campo di applicazione del presente regolamento a decorrere dalla data in cui tale paese aderisce all'Unione europea.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis A seguito dell'adesione di un nuovo Stato membro all'Unione europea, l'importo-obiettivo è ridotto di un importo calcolato sulla base delle operazioni di cui all', terzo comma. Per calcolare l'importo della riduzione, la percentuale di cui all'articolo 3, secondo comma vigente alla data dell'adesione è applicata all'importo delle operazioni in corso a tale data. L'eccedenza viene accreditata a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell'Unione europea.»; 3) all'articolo 7, la data «31 marzo» è sostituita da «31 maggio».
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