Art. 5
In vigore dal 22 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2003 (GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 99.
(4) GU L 86 del 4.4.1996, pag. 1.
(5) Per motivi di riservatezza, i dati forniti in questo paragrafo sono stati indicizzati.
(6) Indica il periodo compreso tra il 1o aprile di un dato anno e il 31 marzo dell’anno successivo.
(7) Per motivi di riservatezza è indicata una fascia di valori.
(8) Per motivi di riservatezza, non sono forniti i dati esatti.
(9) Per motivi di riservatezza è indicata una fascia di valori.
ALLEGATO
Nella fattura commerciale relativa alla cumarina venduta nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:
1.
l’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AD UN IMPEGNO»;
2.
il nome della società menzionata all', paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale;
3.
il numero della fattura commerciale;
4.
la data di rilascio della fattura commerciale;
5.
il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria;
6.
l’esatta descrizione delle merci, inclusi:
—
il numero di codice del prodotto utilizzato ai fini dell'inchiesta e dell'impegno,
—
una descrizione chiara delle merci corrispondente al numero di codice del prodotto in questione,
—
il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione),
—
il codice NC,
—
la quantità (da indicare alla voce kg).
7.
il nome della società operante come importatore nella Comunità a cui la società ha rilasciato direttamente la fattura commerciale che accompagna le merci assoggettate all'impegno;
8.
il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:
«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione n. [INSERIRE NUMERO]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2272:oj#art-5