Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 dic 2004
1.   Le domande di esenzione dal dazio esteso a norma dell' sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Commercio Direzione B Ufficio: J-79 05/17 B-1049 Bruxelles Fax (32 2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877. 2.   Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni dalle società che ne hanno fatto richiesta dal dazio esteso a norma dell', paragrafo 1.
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