Art. 1
In vigore dal 22 dic 2004
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 sulle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00, originaria della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00, spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario dell'India o della Thailandia (codici TARIC 2932210011 e 2932210015).
(2) Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell' del regolamento (CE) n. 661/2004 della Commissione e degli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, fatta eccezione per le merci esportate da Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd., Debhanu Mansion, Nasik-Pune Highway, Nasik Road, MS 422 101, India, (codice addizionale TARIC A579).
3. In deroga al paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'.
4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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