Art. 6
Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie
In vigore dal 22 dic 2004
I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.
Il primo comma non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte ai sensi del regolamento (CE) n. 850/98, le quali non vengono imputate al contingente.
Storico versioni
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