Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 dic 2004
1.   Ai fini del presente regolamento, per «permesso di pesca per acque profonde» si intende il permesso di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (11). 2.   La definizione delle zone CIEM e COPACE figurano, rispettivamente, nel regolamento (CEE) n. 3880/91 e nel regolamento (CE) n. 2597/95.
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