Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 22 dic 2004
Il presente regolamento fissa, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca annuali di stock di specie pelagiche per i pescherecci comunitari in alcune zone delle acque comunitarie e in certe acque non comunitarie soggette a limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l'utilizzo di tali possibilità di pesca.
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