Art. 2
In vigore dal 22 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 264 del 27.9.1990, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 610/95 (GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1).
(3) GU L 264 del 27.9.1990, pag. 59.
(4) GU L 248 del 23.9.1994, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 82/95 (GU L 14 del 20.1.1995, pag. 1).
(5) GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1.
(6) GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1.
(7) Regolamento (CE) n. 1094/2002 della Commissione (GU C 166 del 12.7.2002, pag. 2).
(8) GU C 84 dell'8.4.2003, pag. 2.
(9) GU C 81 del 31.3.2004, pag. 8.
(10) La capacità di produzione è stata calcolata in base alla massima produzione oraria degli impianti moltiplicata per le ore lavorative annue massime, meno la manutenzione e altre analoghe interruzioni della produzione. Il metodo è lo stesso utilizzato per calcolare la capacità dell’industria comunitaria.
(11) Il consumo sul mercato libero viene definito come il volume delle importazioni complessive del prodotto in questione più i volumi delle vendite complessive verificate sul mercato comunitario dei tre produttori comunitari che hanno collaborato che producono per il mercato libero. Si veda anche il considerando (60).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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