Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 dic 2004
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso classificabili al codice NC 2849 90 30 originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 33 %. 3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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