Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 dic 2004
Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2005, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96: — la validità del contingente tariffario 09.2021 è limitata al 30 giugno 2005, senza modifica del volume, — il volume contingentale del contingente tariffario 09.2613 è fissato a 400 tonnellate ad un dazio dello 0 %,
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