Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004. Per la Commissione Benita FERRERO-WALDNER Membro della Commissione (1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2004 (GU L 339 del 16.11.2004, pag. 4). (2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. (3)  Vedi pagina 108 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Le seguenti persone sono escluse dall’elenco di cui dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004: 1) Bralo, Miroslav. Data di nascita: 13.10.1967. Luogo di nascita: Kratine, comune di Vitez, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina. 2) Milosevic, Dragomir. Data di nascita: 4.2.1942. Luogo di nascita: Murgas, comune di Ub, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2233:oj#art-2