Art. 2
In vigore dal 22 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) Parere espresso il 14.12.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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