Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN (1)  Parere espresso il 14.12.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1). (3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.
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