Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:
In vigore dal 22 dic 2004
1)
All’articolo 95, paragrafo 4, è aggiunto il seguente secondo comma:
«Tuttavia, per la Germania e l’Austria, il massimale fissato sulla base dei quantitativi di riferimento per il periodo di dodici mesi 1999/2000 è rispettivamente di 27 863 827,288 e di 2 750 389,712 tonnellate.»
2)
All’articolo 96, il paragrafo 2 è modificato come segue:
a)
la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:
«Germania
101,99
204,52
306,78»;
b)
la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:
«Austria
10,06
20,19
30,28».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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