Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

In vigore dal 22 dic 2004
1) All’articolo 95, paragrafo 4, è aggiunto il seguente secondo comma: «Tuttavia, per la Germania e l’Austria, il massimale fissato sulla base dei quantitativi di riferimento per il periodo di dodici mesi 1999/2000 è rispettivamente di 27 863 827,288 e di 2 750 389,712 tonnellate.» 2) All’articolo 96, il paragrafo 2 è modificato come segue: a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente: «Germania 101,99 204,52 306,78»; b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente: «Austria 10,06 20,19 30,28».
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