Art. 9 · Comunicazione delle informazioni

Art. 9

Comunicazione delle informazioni

In vigore dal 21 dic 2004
1.   L’amministratore di ciascun registro rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web del proprio registro, le informazioni di cui all’allegato XVI ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. Gli amministratori dei registri non possono rendere pubbliche le altre informazioni contenute nei rispettivi registri. 2.   L’amministratore centrale rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web del CITL, le informazioni di cui all’allegato XVI ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. L’amministratore centrale non può rendere pubbliche le altre informazioni contenute nel CITL. 3.   Ciascun sito web consente ai destinatari delle relazioni di cui all’allegato XVI di consultare tali relazioni mediante l’utilizzo di strumenti di ricerca. 4.   Gli amministratori dei registri sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni provenienti dai rispettivi registri e rese pubbliche tramite il sito web del CITL. 5.   Il CITL e i registri non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi relativi alle quote o alle unità di Kyoto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2216:oj#art-9