Art. 74 · Tariffe

Art. 74

Tariffe

In vigore dal 21 dic 2004
Le tariffe eventualmente imposte dall’amministratore del registro ai titolari dei conti devono essere ragionevoli ed essere chiaramente indicate nell’area pubblica del sito web del registro. Gli amministratori dei registri non possono stabilire tariffe differenziate in funzione dell’ubicazione dei titolari dei conti nel territorio comunitario. Gli amministratori dei registri non possono imputare ai titolari dei conti i costi delle operazioni relative alle quote di emissioni effettuate a norma degli , da 52 a 54 e da 58 a 63. CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
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