Art. 73 · Archiviazione dei dati

Art. 73

Archiviazione dei dati

In vigore dal 21 dic 2004
1.   L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro conservano i dati relativi a tutte le procedure e ai titolari dei conti di cui agli allegati III, IV, VIII, IX, X e XI per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all’applicazione di tali allegati. 2.   I dati sono archiviati nel rispetto delle norme relative alla registrazione dei dati elaborate in conformità della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto.
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