Art. 63 · Ritiro di unità di Kyoto

Art. 63

Ritiro di unità di Kyoto

In vigore dal 21 dic 2004
1.   Su istruzione dell’organismo competente dello Stato membro, l’amministratore del registro trasferisce le quantità e i tipi di unità di Kyoto specificati da tale organismo che non siano stati già ritirati a norma dell’ dal conto di deposito della Parte all’apposito conto dei ritiri esistente nel proprio registro, secondo la procedura di ritiro (dal 2008-2012 in poi) descritta nell’allegato IX. 2.   Le quote detenute nel conto di deposito di un gestore o in un conto di deposito personale non possono essere trasferite ad un conto dei ritiri. 3.   Le unità di Kyoto detenute in un conto dei ritiri non possono essere trasferite ad alcun altro conto del sistema dei registri, né ad alcun conto del registro CDM o del registro di un paese terzo. CAPO VI NORME DI SICUREZZA, AUTENTICAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2216:oj#art-63