Art. 61 · Cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi

Art. 61

Cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi

In vigore dal 21 dic 2004
Il 1o maggio 2013 e, in seguito, il 1o maggio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo, l’amministratore di ciascun registro cancella e sostituisce le quote detenute nel proprio registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell’allegato IX nei seguenti modi: a) trasferendo tutte le quote rilasciate per il precedente periodo quinquennale dai conti di deposito dei gestori e dai conti di deposito personali al conto di deposito della Parte; b) convertendo in AAU un determinato numero di quote, pari al numero di quote rilasciate per il precedente periodo quinquennale meno il numero di quote restituite a norma dell’ a partire dal 30 giugno dell’anno precedente, mediante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI; c) rilasciando un ugual numero di quote sostitutive tramite conversione in quote delle AAU rilasciate per il periodo in corso e detenute nel conto di deposito della Parte, mediante l’aggiunta dell’elemento relativo alla quota al codice identificativo unico dell’unità di ciascuna AAU, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI; d) trasferendo dal conto di deposito della Parte a ciascuno dei conti di deposito dei gestori e dei conti di deposito personali a partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù della lettera a) un determinato numero di quote rilasciate a norma della lettera c) per il periodo in corso, pari al numero di quote trasferite a partire da tali conti in virtù della lettera a). SEZIONE 8 Cancellazione volontaria e ritiro
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