Art. 6
Collegamento tra i registri e il CITL
In vigore dal 21 dic 2004
1. Entro il 31 dicembre 2004 è istituito un collegamento tra ciascun registro e il CITL.
L’amministratore centrale attiva il collegamento previo completamento delle procedure di prova di cui all’allegato XIII e delle procedure di inizializzazione di cui all’allegato XIV e informa dell’avvenuta attivazione l’amministratore del registro interessato.
2. Dal 1o gennaio 2005 fino all’istituzione del collegamento di cui all’, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate e i conti sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL.
3. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente una delle procedure di cui agli allegati VIII e IX avviata da un registro qualora tale procedura non sia eseguita in conformità del disposto degli articoli da 32 a 37.
La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente il collegamento tra un registro e il CITL o di sospendere la totalità o una parte delle procedure di cui agli allegati VIII e IX se il registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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