Art. 58 · Cancellazione e ritiro di quote restituite e di quote per casi di forza maggiore per il periodo 2005-2007

Art. 58

Cancellazione e ritiro di quote restituite e di quote per casi di forza maggiore per il periodo 2005-2007

In vigore dal 21 dic 2004
Il 30 giugno 2006, 2007 e 2008 l’amministratore del registro cancella un determinato numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore detenute nel conto di deposito della Parte a norma degli . Il numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore da cancellare è pari al numero totale di quote restituite indicato nella tabella delle quote restituite per i periodi 1o gennaio 2005-30 giugno 2006, 30 giugno 2006-30 giugno 2007 e 30 giugno 2007-30 giugno 2008. La cancellazione è effettuata trasferendo le CER (ad eccezione delle CER derivanti dai progetti di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE) dal conto di deposito della Parte al conto delle cancellazioni per il periodo 2008-2012, e trasferendo le quote di emissioni e le quote per casi di forza maggiore dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri per il periodo 2005-2007, secondo la procedura di ritiro (2005-2007) descritta nell’allegato IX.
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