Art. 53 · Utilizzo delle CER e delle ERU

Art. 53

Utilizzo delle CER e delle ERU

In vigore dal 21 dic 2004
Il gestore che intenda utilizzare le CER e le ERU per un determinato impianto in conformità del disposto dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE chiede all’amministratore del registro: a) di trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative ad un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro di cui trattasi; b) di iscrivere il numero di CER e di ERU trasferite nella sezione della tabella delle quote restituite riservata all’impianto in questione per l’anno considerato. A partire dal 1o gennaio 2008, l’amministratore del registro accetta le richieste di utilizzo di CER e di ERU solo fino alla percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto specificata dallo Stato membro cui appartiene tale amministratore nel proprio piano nazionale di assegnazione per il periodo considerato. Il trasferimento e l’iscrizione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle quote descritta nell’allegato IX.
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