Art. 5 · Il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL)

Art. 5

Il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL)

In vigore dal 21 dic 2004
1.   Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione istituisce il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL), sotto forma di banca dati elettronica standardizzata. 2.   Il CITL comprende l’hardware e il software specificati nell’allegato I, è accessibile tramite Internet e soddisfa le specifiche tecniche e funzionali previste dal presente regolamento. 3.   L’amministratore centrale designato a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE provvede alla gestione e alla tenuta del CITL in conformità del disposto del presente regolamento. 4.   L’amministratore centrale garantisce le procedure amministrative di cui all’allegato XI al fine di contribuire ad assicurare l’integrità dei dati nell’ambito del sistema dei registri. 5.   L’amministratore centrale esegue le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti o le unità di Kyoto solo ove necessario per l’adempimento delle sue funzioni. 6.   Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento il CITL deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti o le unità di Kyoto descritte negli allegati VIII e IX. Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento il CITL deve essere in grado di eseguire correttamente la procedura di verifica della concordanza dei dati descritta nell’allegato X e le procedure amministrative descritte nell’allegato XI.
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