Art. 49
Trasferimento di quote e di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti
In vigore dal 21 dic 2004
1. L’amministratore del registro effettua i trasferimenti tra i conti di deposito di cui all’, paragrafi 1 e 2:
a)
all’interno del proprio registro, su richiesta del titolare di un conto, secondo la procedura di trasferimento interno di cui all’allegato IX;
b)
tra registri, su richiesta del titolare di un conto, per le quote rilasciate per il periodo 2005-2007, secondo la procedura di trasferimento esterno (2005-2007) di cui all’allegato IX;
c)
tra registri, su richiesta del titolare di un conto, per le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali e per le unità di Kyoto, secondo la procedura di trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi) di cui all’allegato IX.
2. Le quote di emissioni possono essere trasferite da un conto di un registro ad un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM e possono essere acquisite da un conto di un registro a partire da un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM solo nel caso in cui sia stato concluso un accordo ai sensi dell’, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE e i trasferimenti siano conformi a tutte le disposizioni relative al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni nell’ambito di tale accordo adottate dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
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