Art. 47 · Restituzione di quote su istruzione dell’autorità competente

Art. 47

Restituzione di quote su istruzione dell’autorità competente

In vigore dal 21 dic 2004
Su istruzione dell’autorità competente a norma dell’, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore del registro restituisce in tutto o in parte la porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell’ che è stata assegnata ad un impianto per un determinato anno, indicando il numero di quote restituite nella sezione della tabella relativa alle quote restituite riservata a tale impianto per l’anno considerato. Le quote restituite rimangono nel conto di deposito della Parte. La restituzione delle quote su istruzione dell’autorità competente è effettuata secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.
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