Art. 40 · Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti

Art. 40

Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti

In vigore dal 21 dic 2004
Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 2 e dell’, entro il 28 febbraio 2005 ed entro il 28 febbraio di ogni anno successivo per il periodo 2005-2007, l’amministratore del registro trasferisce dal conto di deposito della Parte al conto di deposito del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell’ che è stata assegnata al corrispondente impianto per l’anno considerato secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella del piano nazionale di assegnazione. Ove previsto per un determinato impianto nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l’amministratore del registro può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell’anno. Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.
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