Art. 39
Rilascio delle quote
In vigore dal 21 dic 2004
Dopo l’inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l’, paragrafo 2, entro il 28 febbraio 2005 l’amministratore del registro rilascia la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e la iscrive nel conto di deposito della Parte.
All’atto del rilascio delle quote l’amministratore del registro assegna a ciascuna quota un codice identificativo unico dell’unità, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI.
Le quote sono rilasciate secondo la procedura di rilascio delle quote (2005-2007) descritta nell’allegato IX.
Storico versioni
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