Art. 38 · Tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007

Art. 38

Tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007

In vigore dal 21 dic 2004
1.   Entro il 1o ottobre 2004 ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tabella relativa al proprio piano nazionale di assegnazione, corrispondente alla decisione adottata a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE. Se la tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nel CITL secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV. 2.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è conforme alle metodologie indicate nel piano nazionale di assegnazione o è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV. In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione; se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV. 3.   In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù del paragrafo 2 che abbia luogo dopo il rilascio delle quote a norma dell’ e che riduca la quantità totale di quote rilasciate a norma del suddetto per il periodo 2005-2007, l’amministratore del registro trasferisce il numero di quote indicato dall’autorità competente dai conti di deposito di cui all’, paragrafi 1 e 2, nei quali le quote sono detenute, al conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007. La correzione è effettuata secondo la procedura di correzione delle quote descritta nell’allegato IX.
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